La normativa vigente in materia prevede l’adempimento al nuovo Codice di Prevenzione Incendi ( D.M 3 Agosto 2015) che unifica le normative vigenti e fornisce la possibilità a tutti i Professionisti Antincendio di appicarlo in modo orizzontale in tutte le attività soggette. Le attività che prevedono una norma specifica che le disciplina (RTV o norma tecnica verticale) possono prevedere l’applicazione di quest’ultima se non diversamente indicato dal Codice. Nell’attività di progettazione e pianificazione dell’organizzazione produttiva è necessario affidarsi alla figura del Professionista Antincendio, tale figura è riconosciuta dal Ministero dell’Interno con un apposito elenco (ex legge 7 dicembre 1984, n. 818).
Effe Multiservice ha nel suo organico queste figure che seguono passo passo l’andamento della progettazione, dell’esecuzione dei lavori (dove previsti) e la presentazione delle opportune pratiche da presentare ai vari Suap di competenza.
Per le attività non rientranti in quelle elencate sopra, si fa riferimento al D.Lgs. 81/08 e al D.M. 10 Marzo 1998, che disciplinano puntualmente le caratteristiche ed i requisiti necessari per le varie tipologie di luoghi di lavoro. Valutazione del rischio incendio. Pratica di prevenzione incendi per attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco.